Le deleghe nelle assemblee di condominio rappresentano uno strumento essenziale per garantire il raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi, ma è necessario conoscere bene le norme che ne regolano l’impiego.
In verità sono poche le righe dell’art. 67 dacc che dispongono in merito alle deleghe assembleari:
Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
La prima cosa che si può notare è che la delega deve essere scritta e deve essere riferibile alla specifica assemblea, in prima o in seconda convocazione, per cui viene rilasciata. Il delegato, condòmino o estraneo che sia, deve quindi consegnare la delega al Presidente per poter essere inserito nella lista dei presenti e partecipare all’assemblea.
La responsabilità del voto espresso dal delegato è solamente nei confronti del delegante ed il voto è, a tutti gli effetti di legge, espresso in nome e per conto del delegante stesso. Ciò significa che se il delegato vota favorevolmente in una delle delibere all’ordine del giorno contro la volontà del delegante, tale delibera non può essere impugnata ex art. 1137 cc, impugnazione che comunque spetta sempre al condòmino delegante e non al delegato.
Una delega non può essere oggetto di ulteriore delega. Chi riceve una delega non può quindi delegare nessun altro per il voto riferibile a quella delega ma può, se anche il delegato è condòmino, delegare il suo voto a un terzo.
La norma specifica che nel caso in cui il condominio conti più di venti condòmini (quindi da ventuno in avanti) il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, che si intende millesimale. La congiunzione “e” sta a significare che il divieto nasce quando entrambi i limiti vengono superati (non raggiunti). Se un condòmino ha un numero di deleghe superiore a un quinto dei condòmini ma il totale dei millesimi rimane al di sotto di un quinto di quelli totali, tale condòmino può esprimere il voto per tutte le deleghe possedute. La stessa cosa vale in riferimento ai millesimi.
L’articolo 67 dacc è inderogabile, come stabilito dall’art. 72 dacc. L’inderogabilità consiste nell’impossibilità giuridica di poter superare tali limiti, ma non di restringerli ulteriormente. Una norma di un Regolamento di Condominio, anche assembleare, ben potrebbe ridurre la rappresentanza mediante delega, garantendo in questo modo una maggiore partecipazione dei condòmini alle decisioni assembleari.