I consiglieri vengono spesso ritenuti, a torto, figure condominiali che rivestono particolari incarichi e viene attribuito loro un “potere” che nella realtà non hanno. E’ il comma 2 dell’art. 1130 bis cc che dispone nel merito:
L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo
In prima battuta vale la pena sottolineare che l’istituto del consiglio di condominio può essere regolarmente formato soltanto in presenza di almeno dodici unità immobiliari (non si considerano i condòmini) e che il loro numero è costituito da almeno tre elementi, senza specificarne il numero massimo che per assurdo potrebbe essere corrispondente al numero totale dei condòmini, proprio ad indicare che non esiste differenza sostanziale tra condòmino e consigliere.
Il codice definisce, seppur in maniera generale, le funzioni in capo ai consiglieri: consultazione e controllo. Ne consegue che non hanno alcun potere discrezionale o decisionale, ma rappresentano semplicemente delle figure di “raccordo” tra i condòmini e l’amministratore e che svolgono la loro attività a titolo gratuito, a meno che l’assembela non decida di riconoscere una retribuzione.
I consiglieri non possono “approvare” preventivi per lavori di qualsiasi natura, perchè tale facoltà è demandata esclusivamente all’organo assembleare al quale non si possono sostituire.