Qualora un singolo condòmino svolga attività che incidano negativamente e in modo sostanziale sulla destinazione d’uso delle parti comuni, sia l’amministratore che i singoli condòmini possono diffidarlo dal proseguire e, in caso di recidiva, possono convocare l’assemblea per deliberare la cessazione dell’attività anche mediante azioni giudiziarie.
Si tratta di uno strumento essenziale per intervenire in difesa delle parti comuni. Lo abbiamo già affrontato nel paragrafo 8.2 ma vale la pena riassumere i casi in cui deve essere sfruttato:
- Interventi nelle proprietà esclusive e sulle parti comuni che possano pregiudicare sicurezza e stabilità del fabbricato;
- Azioni di “espropriazione” delle parti comuni in danno degli altri condòmini;
- Utilizzo improprio dei beni comuni rispetto alla loro destinazione d’uso principale.