Si è detto che l’attività di amministratore di condominio configura una prestazione che dà luogo ad un reddito da lavoro autonomo, ma non è l’unica. Ogni professionista che presti la sua opera in favore del condominio, sia esso commercialista, architetto, ingegnere, avvocato, geometra o consulente del lavoro svolge un attività soggetta a reddito. Per tali figure il condominio è, per legge, sostituto d’imposta e deve effettuare la ritenuta d’acconto.
Nei confronti dei professionisti, tra cui l’amministratore di condominio, la ritenuta d’acconto è del 20%.
Pur non essendo imposta l’esposizione in fattura, il versamento della ritenuta d’acconto è obbligatoria e va effettuata utilizzando il modello F24.
E’ l’amministratore che si preoccupa di calcolarla e versarla, ma è il condominio l’eventuale destinatario delle sanzioni per l’omesso o il tardivo pagamento.
E’ essenziale sottolineare che la ritenuta d’acconto non rappresenta un costo in più per il condominio, perché è una percentuale che viene detratta dall’imponibile fatturato dal professionista.
Il versamento della ritenuta d’acconto deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo al professionista.