Generalmente qualsiasi società, individuale o di capitali, emetta una fattura per prestazioni d’opera o servizi nei confronti del condominio, è soggetta a ritenuta d’acconto.
L’aliquota è pari al 4%. Viene applicata sui contratti di appalto, quelli d’opera e quelli di servizi, escludendo:
- Contratti di fornitura di merci;
- Contratti di fornitura di beni dove la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
- Prestazioni professionali o occasionali (la ritenuta è del 20%);
- Contratti di somministrazione (gas, acqua, ecc.);
- Contratti di mandato (una società che amministra il condominio).
E’ essenziale sottolineare che la ritenuta d’acconto non rappresenta un costo in più per il condominio, perché è una percentuale che viene detratta dall’imponibile fatturato dalla società.
Il versamento della ritenuta d’acconto deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo all’impresa.
REDDITO DA CAPITALI/DIVERSI
Si tratta di redditi particolari sui quali è necessario valutare l’impatto sui condòmini caso per caso, perché per alcune fattispecie potrebbe essere addirittura prevista l’apertura di una Partita Iva condominiale, mutando completamente lo scenario fiscale.