L’amministratore opera in virtù di un contratto di mandato che pone automaticamente entrambi i contraenti nella condizione di sapere che i propri dati dovranno essere trattati per eseguire gli obblighi del mandato. Oltretutto il mandante, e cioè il condominio, è costituito da più soggetti che sono contitolari di un unico trattamento, che sottintende il diritto di ciascuno di essere a conoscenza delle informazioni trattate, e in particolare anche quelle degli altri condòmini. Nel rapporto tra amministratore e condominio è quindi esclusa la necessità di far firmare il consenso al trattamento, rimanendo in capo a ciascuno dei contraenti il rispetto della normativa verso terzi.
Sarebbe comunque opportuno che l’amministratore, al momento del suo insediamento, inviasse alla prima occasione, magari contestualmente ad una convocazione assembleare, una “informativa” dove indicare i riferimenti più importanti alla normativa e la finalità del trattamento.