La prevenzione incendi costituisce un aspetto che non deve mai essere sottovalutato. Sono state emanate precise disposizioni di legge in merito che, se disattese, possono portare a pesanti sanzioni economiche ma soprattutto all’inibizione del complesso per cui è prevista la prevenzione.
L’amministratore ha l’obbligo di verificare che le parti comuni, soprattutto i sottotetti, le cantine e le autorimesse, non contengano materiale infiammabile, sia esso costituito da sostanze chimiche, scatoloni, legno o altro. L’innesco di un incendio è infatti una condizione che si può verificare con facilità, perché nei casi menzionati siamo di fronte alla presenze di due dei tre elementi che ne provocano lo scoppio: il comburente, cioè l’ossigeno presente nell’aria, e il combustibile, il materiale infiammabile. L’innesco, causato da una banale scintilla, un corto circuito o un mozzicone di sigaretta, possono comportare l’inizio di un disastro. E’ bene quindi che l’amministratore inviti i condòmini a rimuovere eventuali materiali infiammabili o comunque a custodirli in maniera adeguata, riducendo al minimo le condizioni di pericolo.
Oltre a questi auspicabili accorgimenti, la prevenzione incendi prevede che in alcune circostanze sia rilasciato un apposito certificato, il CPI. Il Certificato di Prevenzione Incendi viene infatti concesso dai Vigili del Fuoco a seguito della presentazione di apposita domanda, nei seguenti casi:
- Centrali termiche con potenza superiore a 116 kW;
- Autorimesse comuni o private che superino i 300 mq;
- Presenza di negozi o magazzini che contengano carta;
- Edifici ad uso civile di altezza superiore a 24 mt.
L’autorizzazione può prevedere l’affissione di apposita segnaletica di pericolo o di divieto, e l’installazione di estintori, in posizioni precise e ben visibili, che richiederanno controlli periodici obbligatori.
Le condizioni indicate evidenziano i valori limite oltre i quali è indispensabile fare la richiesta, ma la domanda del CPI può prevedere diversi gradi di complessità, dalla semplice SCIA ad una vera e propria istanza comprensiva di progetto, a cui seguono accurati controlli da parte dei Vigili del Fuoco prima di ottenere il rilascio del certificato. La domanda deve in ogni caso essere presentata da un tecnico abilitato.
L’aggiornamento del certificato è obbligatorio e deve essere richiesto ogni cinque o dieci anni. La mancata revisione comporta la conseguente chiusura dell’autorimessa, del negozio, della centrale termica o dell’intero fabbricato, imponendo una “nuova” istanza di rilascio.