Il condominio, costituito da uno o più fabbricati, contiene numerosi impianti e dispositivi che sono necessari all’erogazione dei servizi e al maggior godimento delle parti comuni. Ognuno di questi componenti, specialmente quelli elettrici, devono essere mantenuti in perfetta efficienza onde evitare malfunzionamenti e, in alcuni casi, spiacevoli incidenti. Le norme di legge che nel tempo sono state emanate, hanno imposto criteri sempre più stringenti e ad oggi, se rigorosamente rispettate, garantiscono uno standard di sicurezza piuttosto elevato. Tralasciando l’evoluzione normativa possiamo tracciare un decalogo delle principali disposizioni:
- Tutti gli impianti devono essere effettuati a regola d’arte, usando materiali idonei e seguendo la normativa vigente;
- Le imprese di installazione e manutenzione devono essere abilitate ed il responsabile deve possedere i requisiti tecnico professionali ufficialmente accertati ed accertabili (patentino);
- Chiunque debba commissionare lavori di installazione e manutenzione è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente a ditte abilitate;
- Per lavori di una certa importanza vige l’obbligo di redigere un progetto, realizzato a cura di un professionista iscritto nel rispettivo Albo professionale;
- Al termine dell’installazione, ogni impianto deve essere accompagnato dal rilascio di una “Dichiarazione di conformità” alle norme di sicurezza e, qualora sia previsto dal progetto, di un certificato di collaudo.
La conservazione di tutta la documentazione inerente agli impianti è un preciso obbligo dell’amministratore di condominio che, in virtù del DPR 462/2001, ha anche l’onere di curarne la manutenzione e la verifica periodica, che in alcuni casi è obbligatoria.
Ciò detto, è del tutto evidente che la documentazione menzionata, unitamente a quella progettuale, strutturale, ed eventualmente statica e antincendio del fabbricato, debba far parte di un “fascicolo” che l’amministratore è tenuto a curare ed aggiornare secondo la normativa.