In tema di innovazioni il legislatore ha voluto, in casi del tutto particolari, salvaguardare i dissenzienti dall’obbligo di spesa. Qualora sia stata deliberata un’innovazione voluttuaria o dal costo particolarmente gravoso rispetto al valore e all’importanza dell’edificio, i condòmini assenti o quelli che in assemblea hanno votato contro o si sono astenuti, possono essere esonerati dalla spesa, purché l’opera sia suscettibile di utilizzazione separata, perché altrimenti l’innovazione è vietata. Si tratta dell’unico caso in cui una delibera assembleare, sebbene ottenuta con il rispetto di tutti i criteri di legge, non può essere eseguita.
Se è stata deliberata la costruzione di una piscina, trattandosi di un bene suscettibile di uso separato, i condòmini che non hanno votato a favore possono essere esonerati interamente dalla spesa. Ciò significa però che non potranno usufruire del bene salvo che, successivamente, loro stessi, gli eredi, o gli aventi causa, desiderino parteciparvi. In tal caso dovranno contribuire con una quota postuma alla spesa per l’installazione dell’opera e la relativa manutenzione, opportunamente rivalutata, e da quel momento potranno usufruire del bene al pari di tutti gli altri.
Se è stata deliberata l’installazione di una statua particolarmente costosa all’interno dell’androne di un fabbricato di scarso pregio architettonico, trattandosi di una spesa voluttuaria ma non soggetta ad uso separato, l’innovazione non potrà essere eseguita, a meno che i condòmini che l’hanno approvata decidano di farsene carico interamente, permettendo comunque a tutti di usufruire dell’opera.
Si ricorda in ogni caso che, in virtù di quanto affermato nel paragrafo 10.3, la minoranza che desideri realizzare l’innovazione può farlo comunque, sobbarcandosene l’intera spesa, a patto che non escluda gli altri dal beneficio – opera non suscettibile di uso separato – o che consenta una successiva partecipazione alla spesa.