Oltre al calcolo sopra indicato, l’amministratore deve effettuare il conteggio della IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone di IMU, TASI e TARI.
IMU
I soggetti tenuti al pagamento sono i proprietari e tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento (usufruttuari, ecc.).
L’IMU viene calcolata come segue:
- Si individua la rendita catastale dell’unità immobiliare condominiale;
- Si rivaluta la rendita del 5%;
- Si moltiplica il valore così ottenuto per un determinato coefficiente relativo alla specifica categoria catastale;
- Si moltiplica il risultato per l’aliquota d’imposta decisa dal Comune, partendo da un valore base stabilito per legge: 0,76%.
L’importo così ottenuto viene suddiviso in acconto, da versare entro il 16 giugno, e saldo, da versare entro il 16 dicembre.
L’IMU sulle proprietà immobiliari condominiali è sempre dovuta e viene ripartita secondo la tabella millesimale di proprietà.
TASI
I soggetti tenuti al pagamento sono: i proprietari, nella misura compresa tra il 70% e il 90%, e gli occupanti, nella misura compresa tra il 10% e il 30%.
La TASI viene calcolata come segue:
- Si individua la rendita catastale dell’unità immobiliare condominiale;
- Si rivaluta la rendita del 5%;
- Si moltiplica il valore così ottenuto per un determinato coefficiente relativo alla specifica categoria catastale;
- Si moltiplica il risultato per l’aliquota d’imposta decisa dal Comune, partendo da un valore base stabilito per legge: 0,1%; la somma tra IMU e TASI non può mai essere superiore all’aliquota massima stabilita per legge: 1,06%.
L’importo così ottenuto viene suddiviso in acconto, da versare insieme all’IMU entro il 16 giugno, e saldo, da versare insieme all’IMU entro il 16 dicembre.
La TASI sulle proprietà immobiliari condominiali è sempre dovuta e viene ripartita secondo la tabella millesimale di proprietà. Può non essere versata dall’occupante se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
TARI
I soggetti tenuti al pagamento sono gli utilizzatori dell’immobile. Il condominio non è coinvolto.