L’ascensore è uno degli argomenti che molto spesso è fonte di discussioni e litigi. Per fare chiarezza possiamo affermare che:
- Se il fabbricato ha l’ascensore fin dall’origine, l’obbligo di spesa per la manutenzione, la sostituzione, la messa a norma e la forza motrice è a carico di tutti i condomini secondo la tabella millesimale di riferimento e che senza dubbio è stata realizzata fin da subito. Tale tabella dovrebbe tenere in conto la proprietà e l’altezza di piano (v. paragrafo 6.1);
- Se ne viene deliberata l’installazione successivamente, trattandosi di un bene suscettibile di uso separato, i condòmini dissenzienti possono essere esonerati dalla spesa, sia di installazione che di successiva manutenzione. In tal caso i condòmini che vorranno farsi carico della spesa potranno decidere di concederne l’uso in ogni caso, oppure impedirlo con opportuni accorgimenti e dare la possibilità agli interessati di partecipare alla spesa successivamente, sbloccandone l’uso anche a favore loro.