Un condòmino che possiede una proprietà immobiliare all’ultimo piano di un fabbricato, dove vi è anche una porta che dalle scale consente di accedere alla terrazza condominiale, può aprire un nuovo varco di accesso che dalla sua proprietà gli consenta di uscire direttamente sulla terrazza senza passare dalle scale. Ammesso che il regolamento di condominio non lo vieti, il condòmino non viola nessuno dei punti sopra indicati. Se dopo aver praticato l’apertura il condòmino comincia a sistemare un tavolo e delle sedie sulla terrazza condominiale, si comincia ad intravedere la possibilità che la sua intenzione sia quella di sottrarre parte della terrazza per un suo uso esclusivo ma, a patto che l’area sia di dimensioni tali da non pregiudicare un pari uso anche agli altri condòmini, non ha compiuto ancora nulla di illecito. Se invece inizia a posizionare dei vasi di fiori per delimitare una zona nella quale ricavare uno “spazio esclusivo”, anche se si tratta di oggetti removibili ci troviamo di fronte ad un vero e proprio tentativo di sottrazione di un bene comune, oltre al fatto che sta impedendo agli altri condomini di utilizzare una parte della terrazza stessa. In tale evenienza, soprattutto per evitare successive azioni, sarebbe opportuno che l’amministratore inviasse una lettera di diffida.