Se un condòmino è proprietario di una unità immobiliare posta all’ultimo piano o ha in uso esclusivo un lastrico solare o una terrazza a livello, la legge gli consente di sopraelevare, cioè di creare nuovi locali, sempre che una norma contrattuale del regolamento di condominio non lo vieti. In tal caso dovrà però riconoscere una indennità agli altri condomini, corrispondente al valore dell’area occupata dalla nuova costruzione, suddivisa per il numero dei piani dell’edificio, compreso quello nuovo, e detratta la sua quota. Tale sopraelevazione è consentita soltanto se non crea pregiudizio alla stabilità dell’edificio, al decoro architettonico, e non sottragga aria o luce alle unità immobiliari dei piani sottostanti.