Nel caso di perimento totale di un edificio, o per una parte superiore ai 3/4, il condominio è automaticamente sciolto. I partecipanti possono quindi decidere singolarmente di mettere all’asta il suolo e il materiale di risulta. In alternativa possono decidere di ricostruire l’edificio come l’originale, ma in tal caso è necessaria un’approvazione all’unanimità per procedere. In questo seconda ipotesi il condominio viene a formarsi nuovamente.
Se a perire è una parte inferiore ai 3/4 dell’edificio, l’assemblea può deliberare la ricostruzione delle parti comuni originali con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’intero condominio. In questo caso ciascuno è tenuto a concorrervi secondo il valore millesimale della propria unità immobiliare e l’eventuale indennità dell’assicurazione verrà utilizzata nel concorso alla spesa.
Nell’ipotesi che uno dei condòmini non voglia partecipare alla ricostruzione delle parti comuni, dovrà cedere il proprio diritto ad un terzo, unitamente alla proprietà individuale a cui tali parti comuni sono collegate, secondo la stima che verrà fatta.