Requisiti

Con la riforma entrata in vigore il 18 giugno 2013, la Legge 220/2012, e ancor di più con la successiva Legge 4/2013, la figura dell’amministratore di condominio ha assunto un ruolo molto più definito rispetto al passato. Innanzitutto è stata sancita la sua natura professionale, sebbene non sia ancora stato creato un vero e proprio Albo, e poi ne sono stati tratteggiati i requisiti, più stringenti rispetto a qualsiasi altra categoria professionale. Un amministratore di condominio infatti deve:

  1. godere dei diritti civili;
  2. non avere subìto una condanna per reati contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio, e per ogni altro delitto per cui sia prevista la pena della reclusione da due a cinque anni;
  3. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  4. non essere interdetto o inabilitato;
  5. non essere presente nell’elenco dei protesti;
  6. avere conseguito il diploma di scuola superiore;
  7. aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.

Soltanto nel caso in cui l’amministratore sia un condòmino del fabbricato amministrato, o abbia esercitato l’attività almeno per un anno nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della riforma, i requisiti f) e g) possono non essere rispettati. Inoltre è concesso svolgere attività di amministrazione di condominio anche alle società, purché i soci e i dipendenti operanti come amministratori abbiano i requisiti menzionati. In tutte le eccezioni citate, l’amministratore è comunque tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento periodico in materia di amministrazione condominiale.

A tutela dei condòmini amministrati, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti indicati nei primi cinque punti comporta l’automatica decadenza dell’amministratore, a seguito della quale e senza alcuna formalità, l’assemblea per la nomina di un nuovo amministratore può essere convocata da ciascuno dei condòmini. In caso di mancata convocazione, sarà l’autorità giudiziaria che provvederà alla nomina, anche su richiesta di un solo condòmino.

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