Nel caso in cui il regolamento di condominio venga redatto successivamente alla vendita delle unità immobiliari e approvato dai condòmini in assemblea, prende il nome di regolamento assembleare o interno. Anche in questo caso sarà solo la trascrizione del documento nei registri della Conservatoria a renderlo opponibile a terzi, rimanendo valido, in caso contrario, soltanto per i condòmini esistenti al momento dell’approvazione. L’iniziativa per redigerlo o modificarlo può essere presa da ciascun condòmino.
Un regolamento condominiale approvato con le maggioranze previste dalla legge, è impegnativo anche per la minoranza dissenziente e per gli assenti, come per tutte le delibere assembleari.