Regolamento esterno

Il regolamento di condominio prende il nome di regolamento contrattuale o esterno qualora venga redatto dal costruttore originario, che provvede anche a trascriverlo nei registri della Conservatoria e riportarlo o menzionarlo all’interno di ciascun contratto di vendita (rogito) delle unità immobiliari. Infatti sarà solo la natura pubblicistica dell’atto, ovvero la sua trascrizione in Conservatoria, a rendere il documento opponibile anche ai futuri acquirenti, eredi o aventi causa. In assenza, la sola menzione all’interno dei contratti di vendita sarebbe impegnativa soltanto tra i contraenti della prima vendita e non per i successivi proprietari, con tutto ciò che una disattenzione del genere potrebbe comportare.

Proprio per la sua natura contrattuale, un regolamento di origine esterna deve essere letto con estrema attenzione, perché spesso include norme che incidono sul godimento esclusivo di alcune parti comuni, oppure che comprimono i diritti sulle proprietà individuali dei singoli condòmini o addirittura che ripartiscono alcune spese a beneficio di qualcuno, magari il costruttore stesso, a danno degli altri partecipanti al condominio.

In ogni caso la sottoscrizione del rogito di acquisto di una unità immobiliare, a patto che venga menzionata la presenza del regolamento contrattuale, determina l’accettazione formale delle norme ivi contenute.

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