I registri, la cui tenuta da parte dell’amministratore è obbligatoria, sono i seguenti:
- Registro Anagrafe Condominiale: contiene le generalità di tutti i condòmini, i conduttori, gli usufruttuari e i nudo proprietari, completi di indirizzo di residenza o domicilio; i dati catastali degli immobili e, se possibile, le copie degli atti di vendita e dei contratti di affitto; contiene inoltre tutti i dati relativi alla sicurezza dell’edificio; ogni variazione deve essere comunicata dai condòmini all’amministratore entro 60 giorni e, in assenza, l’amministratore provvede a sollecitarne la ricezione con lettera raccomandata alla quale, se non giunge risposta entro 30 giorni, segue il reperimento dei dati presso gli enti preposti addebitandone la spesa ai singoli condòmini inadempienti;
- Registro di contabilità: contiene tutte le voci di entrata e di uscita, che devono essere registrate entro 30 giorni dal movimento; può essere tenuto anche in modalità informatizzata;
- Registro dei verbali delle assemblee: vengono trascritte tutte le assemblee, anche le mancate costituzioni, le deliberazioni, le dichiarazioni rese dai condòmini; contiene il regolamento condominiale e le tabelle millesimali;
- Registro di nomina e revoca amministratori: contiene in ordine cronologico l’elenco delle nomine e revoche degli amministratori con le rispettive date; in caso di revoca giudiziaria devono essere indicati gli estremi del provvedimento.
Ogni condòmino ha diritto a prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese.