Nei supercondomini con un numero complessivo di condòmini superiore a 60 (quindi da 61 in avanti) la legge impone di nominare un rappresentante per ciascun condominio formante il supercondominio stesso. La nomina deve essere deliberata con il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale del condominio. Qualora l’assemblea non lo nomini, ciascun condòmino può richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria che vi provvede. Nel caso in cui nessun condòmino ne faccia richiesta, può farlo uno dei rappresentanti, già eletto, degli altri condomini. In tal caso sarà il giudice a nominarlo, non prima di aver diffidato il condominio carente, invitandolo a provvedervi in maniera autonoma entro un congruo periodo di tempo.
I rappresentanti così eletti, vengono chiamati a decidere sulle spese ordinarie e sulla nomina, conferma o revoca dell’amministratore del supercondominio. In tutti gli altri casi la convocazione dell’assemblea del supercondominio deve essere inviata a tutti i partecipanti del supercondominio. I rappresentanti, in quanto eletti, non possono delegare nessuno al loro posto.
I rappresentanti, in merito a qualsiasi decisione venga presa in sede assembleare di supercondominio, sono tenuti ad informare l’amministratore del proprio condominio che ne riferisce in assemblea.