Rappresentanza nelle votazioni in condominio

Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i convocati, ma il diritto di voto e quindi di intervento, spetta soltanto al singolo condòmino, che non corrisponde necessariamente alla singola unità immobiliare.

I comproprietari hanno l’obbligo di nominare un rappresentante tra loro che, in caso di disputa, dovrà essere sorteggiato dal Presidente dell’Assemblea. Tale rappresentante sarà l’unico con diritto di parola e di voto.

Ciascun condòmino inoltre, può delegare un terzo a rappresentarlo, anche esterno al condominio. Il delegato può rappresentare anche più condòmini, ma nel caso in cui il condominio abbia più di 20 condòmini, non ne può rappresentare più di 1/5 o del corrispondente valore millesimale. La delega deve essere scritta e firmata dal delegante. L’amministratore in nessun caso può ricevere deleghe, anche se è amministratore del proprio condominio.

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