Il regolamento di condominio disciplina la vita, l’assetto, l’organizzazione e l’amministrazione di un condominio. E’ un documento di fondamentale importanza perché se si eccettuano le leggi dello Stato e gli articoli del codice civile, che sono definiti espressamente come “inderogabili” e cioè immodificabili (Artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, 1137 c.c., 63, 66, 67, 69 disp. att. c.c.), le sue norme rappresentano un vero e proprio obbligo per i condòmini. Questa importanza comporta necessariamente che tale documento debba essere realizzato con estrema attenzione, perché sarà l’esegesi del regolamento stesso a guidare una sentenza giudiziaria o un procedimento di mediazione, o addirittura ad evitarle, nel caso in cui la sua interpretazione sia inequivocabile.
Il regolamento di condominio si rende obbligatorio in presenza di un numero di condòmini superiore a dieci (quindi da undici in avanti), ma nonostante la legge lo imponga, non viene indicato se possa essere imposto dall’autorità giudiziaria su richiesta di uno o più condòmini, sebbene sia probabile. I contenuti minimi devono sempre comprendere:
- Norme che disciplinino l’uso delle parti comuni;
- Norme che stabiliscano le modalità di ripartizione delle spese;
- Norme circa la tutela del decoro dell’edificio;
- Norme sulle modalità di amministrazione
Il regolamento di condominio deve essere allegato al registro dei verbali delle assemblee, perché deve essere sempre reso disponibile per la consultazione durante le discussioni assembleari.