I soggetti a cui l’amministratore ha l’obbligo di inviare l’avviso di convocazione sono:
- Tutti i condòmini proprietari: nel caso di comproprietari l’avviso va inviato a ciascuno di essi, preferibilmente anche a entrambi i coniugi; in caso di società all’amministratore; in caso di decesso di un condòmino, agli eredi se conosciuti; in caso di procedure di fallimento al curatore fallimentare; in caso di condòmino soggetto a regime carcerario al suo avvocato o tutore;
- Gli usufruttuari: se all’ordine del giorno esistono argomenti inerenti a deliberazioni sulle spese ordinarie;
- I nudo proprietari: se all’ordine del giorno esistono argomenti inerenti a deliberazioni sulle spese straordinarie o sulle innovazioni;
- I rappresentanti del supercondominio: solo per delibere ordinarie o per la nomina dell’amministratore del supercondominio.
- Tutti i condòmini indicati ai punti 1, 2 e 3, in relazione al condominio parziale per il quale sono chiamati a deliberare spese straordinarie o innovazioni.
I conduttori, pur avendo diritto di voto sulle spese relative al riscaldamento e all’acqua, ovvero ai servizi, non devono essere convocati. Sarà il condòmino locatario a preoccuparsi di far partecipare il conduttore in relazione alle discussioni presenti nell’ordine del giorno.