Cosa accade se in un condominio non esiste la tabella millesimale? L’ipotesi più conveniente è quella di affidare ad un tecnico abilitato la sua realizzazione, approvandola successivamente in assemblea, con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale del condominio (quest’ultimo desumibile dalla tabella che si sta approvando, oppure utilizzando il criterio provvisorio in uso fino a quel momento). In tal caso però, le tabelle millesimali devono rispettare i criteri legali di redazione.
In alternativa è possibile creare tabelle provvisorie o convenzionali che però, non rispettando i criteri legali di redazione, possono essere impugnate come qualsiasi altra delibera assembleare spingendo il giudice ad imporne la redazione, a meno che non siano state approvate all’unanimità dei partecipanti al condominio.
In ogni caso la presenza di tabelle provvisorie o di tabelle redatte non utilizzando il criterio legale, non sollevano i condòmini dal pagamento delle spese, che rimangono obbligatorie ed esigibili anche con decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda le modifiche alle tabelle millesimali esistenti, la questione è leggermente più complessa.
L’Art. 69 disp. att. c.c. dispone che in generale la modifica delle tabelle millesimali possa essere effettuata soltanto all’unanimità dei partecipanti al condominio. In due casi specifici la modifica può essere invece decisa dall’assemblea, approvandola con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore millesimale del condominio:
- Nel caso di errore palese: per esempio un evidente svista del tecnico in fase di compilazione della tabella originaria;
- Nel caso in cui sia sopravvenuta un’alterazione della superficie di una proprietà immobiliare che ne modifichi di 1/5 il valore iniziale.
In relazione al secondo punto, si sottolinea che le spese necessarie per la modifica delle tabelle originarie sarà interamente a carico del condòmino che ne ha causato l’alterazione.