I quorum costitutivi, cioè il numero minimo di partecipanti e del valore millesimale rappresentato affinché l’assemblea sia validamente costituita, sono i seguenti:
- Prima convocazione: la maggioranza dei condòmini che rappresentino almeno i 2/3 del valore millesimale del condominio;
- Seconda convocazione: 1/3 dei condòmini che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale del condominio.
I quorum costitutivi elencati non variano mai, a prescindere dall’oggetto e dalle maggioranze che dovranno esprimere tutte le deliberazioni richieste dall’ordine del giorno. Per permettere una verifica effettiva dei quorum anche successivamente, soprattutto nel caso un cui il verbale di assemblea debba essere visionato da un giudice, è opportuno predisporre un “foglio presenze” riportante il nome e cognome dei condòmini, il valore millesimale di ciascuno, l’indicazione dell’eventuale voto per delega e la firma dei partecipanti. Tale foglio deve essere allegato al verbale d’assemblea.
Nelle assemblee di supercondominio in cui sono chiamati al voto i rappresentanti dei singoli condomini, è importante tenere presente che nel computo del quorum costitutivo, ciascun rappresentante porta con sé il “peso” del condominio da lui rappresentato, sia in termini di numero di condòmini che di entità millesimale complessiva.
E’ una prassi consolidata, sebbene la normativa non lo preveda, che l’assemblea elegga a maggioranza semplice un Presidente, e questo nomini a sua volta un Segretario. I compiti che le convenzioni prescrivono a entrambi i soggetti, sono i seguenti:
- Presidente: verifica nell’ordine: la titolarità e il diritto di voto dei presenti, compreso i delegati; che tutti gli aventi diritto siano stati convocati regolarmente; il raggiungimento dei quorum costitutivi; il regolare svolgimento dell’assemblea, seguendo l’ordine del giorno, disciplinando gli interventi ed eventualmente scandendone i tempi.
- Segretario: redige il verbale con la supervisione del Presidente.
- Entrambi: firmano il verbale conclusivo.
La presenza dell’amministratore, sebbene sia caldamente raccomandata, non è indispensabile per il corretto svolgimento dell’assemblea.
L’eventuale defezione successiva dei partecipanti ad un’assemblea regolarmente costituita non influisce sulla sua validità, casomai potrà pregiudicare le delibere per il mancato raggiungimento dei quorum necessari. Ogni defezione va comunque indicata nel verbale, aggiornando il numero dei presenti e il peso millesimale totale, sulla base dei quali verranno calcolati i quorum deliberativi.